ROTTAMAZIONE QUATER – REMISSIONE IN BONIS

I debitori che hanno presentato domanda entro il 30/06/2023 potevano ottenere la rottamazione per i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022, beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e degli aggravi di riscossione.

Il decreto “Milleproroghe” prevede che, in relazione ai debiti inclusi nell’istanza di adesione originaria alla “rottamazione-quater”, presentata entro il 30/06/2023, i soggetti che al 31/12/2024 sono decaduti a causa di omesso/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute, possono essere riammessi alla procedura agevolata.

I soggetti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti in scadenza entro il 31/12/2024, non essendo decaduti, sono estranee alla procedura di riammissione.
Come indicato nell’Avviso AdE-R del 25/02/2025, tali soggetti dovranno proseguire con il piano di pagamento già in corso, inclusa la prossima rata che scade al 28/02/2025.

Per accedere alla remissione in termini, i soggetti decaduti dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia Entrate e della Riscossione entro il 30/04/2025. Le modalità  di presentazione dell’istanza saranno rese disponibili dall’AdE-R entro il prossimo 16/03/2025.

Rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione quater.

L’Agente della riscossione, entro il 30/06/2025, comunica l’ammontare complessivo di quanto dovuto.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 10 rate consecutive con le stesse scadenze previste per la Rottamazione quater.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/lagenzia-comunica/novita/Riammissione-alla-Definizione-agevolata-Rottamazione-quater/

 

ROTTAMAZIONE QUATER – REMISSIONE IN BONIS STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Febbraio 26th, 2025 da STUDIO PICCOLI