PEC PERSONALE AMMINISTRATORI

Con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il MIMIT ha fornito chiarimenti circa l’obbligo, previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), di iscrivere nel Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore di società.

L’obbligo si applica sia agli amministratori di società di neo costituzione sia a quelle costituite prima del 2025.

Nella pratica di nuova iscrizione al Registro Imprese, le società dovranno comunicare l’indirizzo PEC di ciascun amministratore. Ciò vale anche nel caso di pratiche di variazioni dati quali modifiche nella composizione dell’organo amministrativo e conferma di cariche.

Per le società in essere alla data del primo gennaio 2025, la comunicazione andrà assolta entro il entro il 30 giugno 2025.

La disposizione coinvolge tutti coloro che esercitano formalmente poteri di gestione e organizzazione aziendale, compresi i liquidatori. L’obbligo riguarda tutte le imprese commerciali costituite in qualsiasi forma societaria ed iscritte al Registro Imprese; quali società di persone, di capitali, i consorzi e le società consortili ad esclusione delle società semplici. Sono incluse le reti di imprese che abbiano soggettività giuridica e svolgano attività commerciale verso terzi.

Non è consentito utilizzare la PEC della società per comunicare quella personale dell’amministratore, in quanto il legislatore intende garantire ai terzi un canale diretto e univoco di comunicazione con ciascun amministratore. Tuttavia, un amministratore che svolge tale ruolo in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna società amministrata.

La comunicazione e l’aggiornamento degli indirizzi PEC degli amministratori non comportano versamento di imposta di bollo né diritti di segreteria.

L’omissione dell’obbligo determina la sospensione e, in mancanza di regolarizzazione entro 30 giorni, il rigetto delle domande d’iscrizione o di rinnovo degli amministratori presso il Registro imprese.

La nuova normativa non prevede sanzioni specifiche tuttavia, resta applicabile la sanzione amministrativa (da €. 103 a €. 1.032) generale prevista dall’art. 2630 Cod. Civ. per l’omessa comunicazione nei termini di comunicazioni obbligatorie da parte degli amministratori.

PEC PERSONALE AMMINISTRATORI STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Marzo 13th, 2025 da STUDIO PICCOLI