Il comma 860 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo per i singoli amministratori di società, sia di persone che di capitali, di dotarsi di una propria Pec. Tale obbligo viene introdotto con modifica dell’articolo 5 del Dlgs 179/2012 che aveva esteso alle imprese individuali l’obbligo di iscrivere la propria Pec nel registro delle imprese.
La norma non è molto esplicita e si limita ad introdurre il nuovo obbligo. Sono diversi i punti critici che dovranno essere chiariti; fra questi meritano di essere evidenziati:
- L’ambito soggettivo:
- non è chiaro se l’obbligo riguarda le sole imprese costituitesi a partire dal 2025
- non viene specificato se la Pec deve essere registrata per i nuovi amministratori o anche per quelli già nominati
- Non sono state previste sanzioni particolari e quindi si presume siano applicabili quelle già in vigore per le società (da 206 a 2.064 Euro)
- Pec unica. Non si specifica se possa essere utilizzata la stessa Pec della società o ne vada richiesta una personale; così come non si capisce se ogni amministratore debba avere un proprio indirizzo o possa esserne utilizzato uno per tutti i membri del consiglio di amministrazione. Infine un amministratore nominato in più società potrà avere una unica Pec o una per ogni società.
Per ora sono troppe le questioni da chiarire e si auspica un pronto intervento che chiarisca i diversi aspetti.
Intanto però, il Registro delle Imprese di Milano ha bloccato l’iscrizione di una nuova società in quanto, nella pratica presentata, mancava l’indirizzo Pec degli amministratori nominati.