PUBBLICATO IL DECRETO DL.39/2024 SALVA CONTI

 

Le novità in sintesi, che sono state introdotte con il DL “Salva Conti” sono:

  • la limitazione alla possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edilizi
  • l’esclusione della “remissione in bonis” per la regolarizzazione dell’omessa Comunicazione dello sconto in fattura/cessione del credito
  • una nuova comunicazione all’ENEA/Portale nazionale delle classificazioni sismiche in presenza di interventi di efficientamento energetico/antisismici
  • la riformulazione del divieto di utilizzo dei crediti d’imposta in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a Euro 100.000 e l’introduzione di un nuovo divieto riferito ai bonus edilizi in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a Euro 10.000
  • l’introduzione di norme antiabuso riferite alla cessione dei crediti “super-ACE
  • l’’introduzione di nuove comunicazioni per i crediti d’imposta Transizione 4.0
  • la riapertura dei termini per l’effettuazione del ravvedimento speciale per i periodi di imposta fino al 2022

La possibilità di applicare la disposizione alle comunicazioni dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi era stata riconosciuta sia dalla prassi (CM 33/2022) che dal DL n. 11/2023. Al fine di pervenire al monitoraggio in tempo reale del totale delle cessioni effettuate è disposto che non è più ammesso accedere alla remissione in bonis per la comunicazione delle opzioni (da effettuare successivamente al 30/03/2024), con riferimento:

  • sia alle opzioni riferite alle spese detraibili sostenute nell’anno 2023
  • che alle opzioni relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (dal 2020 al 2022).

Al fine di implementare il monitoraggio degli interventi agevolati, il decreto introduce un nuovo obbligo di comunicazione riferito:

  • sia agli interventi che accedono al super-ecobonus
  • sia per gli interventi agevolati con il super-sismabonus.

Soggetti obbligati: sono tenuti a effettuare:

  • sia la comunicazione iniziale
  • che le eventuali variazioni

i soggetti che, alternativamente:

  1. al 31/12/2023 non hanno concluso i lavori e che, entro la stessa data, hanno presentato:
    • la CILAS prevista per gli interventi superbonus (art. 119, co. 13-ter, DL 34/2020)
    • o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli
  2. presentano detti documenti (CILAS o permesso di costruire) dal 1° gennaio 2024.
Intervento Termine lavori Presentaz.

CILAS

Comunicazione
 

Superbonus

2023 NO
2024 2024 SI
2025 2025 SI
Altro bonus edilizio NO

La Legge di bilancio 2024, nell’introdurre nell’art. 37, DL n. 233/2006 il nuovo comma 49-quinquies, ha previsto, a decorrere dal 1/07/2024, il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a €. 100.000.

Una prima precisazione riguarda il calcolo del plafond di €. 100.000, cui partecipano:

  • le iscrizioni a ruolo per imposte erariali
  • le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate
  • ivi inclusi quelli riferiti agli “atti di recupero” dei crediti d’imposta

Per determinare la soglia di €. 100.000 occorre riferirsi a tutti i ruoli/carichi affidati all’agente della riscossione in essere che risultino scaduti (es: cartella di pagamento notificata da più di 60 gg), sommando tutto quanto iscritto a ruolo: imposta, interessi, sanzioni, aggio e spese di notifica. Al supero del citato limite è vietato l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti ad eccezione dei crediti derivanti da contributi previdenziali del titolare di posizione assicurativa (es: IVS dell’artigiano/Gestione separata Inps del professionista) e contributi previdenziali/assistenziali dovuti dal datore di lavoro. Il divieto non opera se, a fronte dei carichi scaduti sono in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Con riferimento ai crediti derivanti dall’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, viene introdotto un nuovo divieto prevedendo che, in presenza delle iscrizioni a ruolo/carichi di cui al paragrafo precedente, per importi complessivamente superiori a €. 10.000 e per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento (es: 30° giorno dal 60° giorno dalla notifica della cartella), l’utilizzabilità in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta acquisiti per la quota spendibile nell’anno, presenti nella Piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli/carichi; è ammesso l’utilizzo dell’eccedenza rispetto ai ruoli/carichi.

 

PUBBLICATO IL DECRETO DL.39/2024 SALVA CONTI STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Aprile 3rd, 2024 da STUDIO PICCOLI