CESSIONE DI BENI A TITOLO DI SCONTO

Con la Risposta n. 25/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto, nel caso siano previste in accordi commerciali basati sul raggiungimento di soglie di fatturato predefinite.

Ai fini IVA, in base all’articolo 15 del DPR 633/72, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono non concorre a formare la base imponibile, a condizione però che la cessione sia espressamente pattuita nel contratto di vendita iniziale e l’aliquota IVA dei beni concessi a titolo di sconto non sia superiore a quella applicata sui prodotti principali.

Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, la deducibilità dei costi è regolata dall’articolo 109 del TUIR, che stabilisce il principio di correlazione tra costi e ricavi. L’Agenzia riconosce che i costi sostenuti per l’acquisto dei beni promozionali, siano deducibili in quanto direttamente collegati alla vendita. Lo stesso trattamento è previsto ai fini IRAP. L’Agenzia conferma che i costi sono deducibili, purché rispettino i criteri di imputazione contabile e competenza temporale.

Il Caso

L’Istante è una società che esercita l’attività di distribuzione di pneumatici e accessori per autoveicoli. Ha attivato un programma di fidelizzazione dei clienti ai quali riserva sia un kit promozionale contenente prodotti di abbigliamento che un piano di accumulo di punti per l’ottenimento di prodotti premio.

La società acquista direttamente i beni promozionali e ne garantisce la consegna ai clienti al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

CESSIONE DI BENI A TITOLO DI SCONTO STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Febbraio 12th, 2025 da STUDIO PICCOLI