La legge di Bilancio 2025 ha modificato sensibilmente il regime dei bonus edilizi a decorrere dalle spese sostenute dal primo gennaio 2025. In particolare:
- interventi di recupero edilizio e per ecobonus/sismabonus:
- permane al 50% per gli interventi effettuati dal proprietario/titolare di diritto reale sull’abitazione principale
- si riduce al 36% in qualsiasi altro caso permanendo i previgenti limiti di spesa massima agevolabile
- superbonus: la detrazione del 65% per condomini/edifici interamente posseduti è applicabile solo agli interventi per i quali al 15/10/2024 risulta presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare (per i condomìni), nonché la richiesta del titolo abilitativo nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione Inoltre:
- la detrazione Superbonus per spese sostenute nel 2023 è ripartibili in 10 quote annuali prezzi esercizio di un’opzione del tutto analoga a quanto avvenuto l’anno scorso per le spese sostenute nel 2022.
- non sono più detraibili le spese relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Nessuna modifica è intervenuta per quanto attiene il “bonus barriere” e il “bonus mobili”.
Le modifiche alla disciplina dei bonus edilizi portano ad una proroga della quasi totalità dei bonus in scadenza il 31/12/2024, introduzione di una riduzione progressiva dell’aliquota di detrazione per la maggior parte di essi e lasciano inalterato il solo bonus mobili, nonché di interventi la cui agevolazione era già previsto scadere nel 2025 (Bonus barriere ed alcuni casi di Superbonus).
Si ricorda che per i soggetti che possiedono un reddito superiore a Euro 75.000, il nuovo art. 16ter inserito nel Tuir prevede una specifica limitazione alla detrazione delle rate per gli interventi sostenuti a decorrere dal.
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