Il codice documento TD29 è una nuova tipologia di codice introdotta con le specifiche tecniche 1.9 della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° aprile 2025.

La sua funzione principale è quella di identificare le “comunicazioni per omessa o irregolare fatturazione” ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97.

In pratica, il codice TD29 deve essere utilizzato dal cessionario/committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • La mancata ricezione di una fattura entro i termini previsti.
  • La ricezione di una fattura irregolare (ad esempio, con errori nell’indicazione dei dati obbligatori, dell’imponibile o dell’IVA).

Cosa cambia rispetto al passato?

Prima dell’introduzione del TD29, per sanare l’omessa o irregolare fatturazione, il cessionario/committente era tenuto, entro specifici termini, ad emettere un’autofattura (o un documento integrativo) utilizzando il codice TD20 e, in alcuni casi, a versare la relativa imposta.

Con l’introduzione del TD29, l’obbligo di emettere un’autofattura per segnalare l’omissione o l’irregolarità viene meno. Il cessionario/committente dovrà invece comunicare l’evento all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio di un file XML al Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il nuovo codice TD29.

Importante:

  • Il codice TD20 non scompare, ma viene ora specificamente destinato alla regolarizzazione di omissioni ed irregolarità nella fatturazione di operazioni soggette a reverse charge e di acquisti/prestazioni intracomunitari.
  • La comunicazione con codice TD29 deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata rilevata l’irregolarità.
  • La mancata comunicazione o la comunicazione tardiva possono comportare l’applicazione di sanzioni.

In sintesi, il codice TD29 rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle mancate o errate fatturazioni, semplificando l’adempimento per il cessionario/committente che ora ha l’obbligo di comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate senza necessariamente emettere un’autofattura (in questi specifici casi).

È fondamentale che i soggetti interessati si informino adeguatamente sulle nuove procedure e sulle corrette modalità di utilizzo del codice TD29 per evitare errori e sanzioni. Si consiglia di consultare il proprio commercialista o consulente fiscale per chiarimenti specifici.

STUDIO PICCOLI - Tax & Corporate Consulting ultima modifica: Aprile 1st, 2025 da STUDIO PICCOLI